DPR 462/01 - Procedura per la verifica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, protezione dalle scariche atmosferiche e impianti elettrici pericolosi.
Il DPR 462 del 22 ottobre 2001, con l’entrata in vigore il 23 gennaio 2002, modifica l’approccio dei “datori di lavoro” nei confronti delle verifiche ispettive, secondo le norme tecniche europee, UNI CEI. La novità più grande consiste nell’introduzione di “organismi esterni” individuati dal Ministero delle Attività Produttive, da affiancare alle ASS o ARPA per eseguire le verifiche ispettive. – In base al decreto il “datore di lavoro” ha l’obbligo, dopo la messa in esercizio, di far verificare periodicamente gli impianti.
Con la “nuova” procedura, l’omologazione dell’imp. di terra e di protezione dai fulmini, coincide con la verifica che l’installatore rilascia con la dichiarazione di conformità, abrogando i vecchi modelli A e B.
Al datore di lavoro resta l’onere di spedire la dichiarazione di conformità all’ASS-ARPA e ISPESL competente, che esegue le verifiche a campione, e fare le verifiche periodiche quinquennali per gli impianti normali, o biennali in caso di cantieri, locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio.
In pratica, nella stragrande maggioranza dei casi, il datore di lavoro deve rivolgersi ad un organismo abilitato (date le difficoltà oggettive delle ASS Locali ad evadere le pratiche) e chiedere la visita ispettiva.
Prima della visita è naturalmente conveniente far verificare dall’installatore, che tutto sia in regola, in modo da evitare un verbale con sanzione e relativa nuova verifica (che non è gratis) per accertare che tutto sia stato sanato.
Evidenziamo che la sanzione oltre che pecuniaria, (da 258,00 a 1033,00 euro) prevede una denuncia penale con possibile arresto fino a tre mesi. (art. 389 DPR547/55 – Dlgs 758/94)
Preso atto di questa nuova normativa, cosa bisogna fare ? Ci possono essere casi diversi:
Impianto già denunciato prima del 23/1/2002 e sottoposto in passato ad omologa e verifica
Verificare la data dell’ultima verifica con la scadenza prevista nel DPR462/01 e, se i 2 o 5 anni non sono stati superati, si attende la scadenza e poi si chiede la verifica. – Se invece i 2 o 5 anni sono passati bisogna chiedere subito la verifica all’ASS-ARPA o all’organismo abilitato.
Impianto mai denunciato e realizzato dopo l’entrata in vigore della legge 46/90 (5 marzo 1990)
Se esiste la dichiarazione di conformità, va inviata per la denuncia dell’impianto e ci si deve aspettare la sanzione. Se non esiste la dichiarazione di conformità, il datore di lavoro incarica la ditta installatrice di eseguire l’adeguamento/ristrutturazione e spedisce poi la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASS-ARPA.
Inoltre…
All’inizio del 2010 (febbraio) è stato modificato e rettificato il Decreto Legislativo 81/08. Riportiamo di seguito parte dell’art. 86 riguardante l’obbligo di manutenzioni programmate sugli impianti elettrici.
“Articolo 86 - Verifiche e controlli”
Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza”.
Le disposizioni in rosso sono appunto le modifiche aggiuntive al D.Lgs.81/08
Si evince quindi che è divenuto obbligo di legge manutentare tutti gli impianti elettrici dove vi sia personale dipendente (inteso che per personale sono da considerarsi, per il D.Lgs. 81/08, anche collaboratori non retribuiti e stagisti.)
Sulle modalità degli interventi non è ancora stata definita una periodicità, a nostro parere dipende dall’installatore decidere tali periodi in rapporto al luogo di lavoro, condizioni di pericolo, entità del personale.
Di sicuro va redatto un registro degli interventi che dimostri le avvenute manutenzioni.
La TECNOFON, nell’intento di offrire alla propria clientela una prestazione sempre più completa e professionale,ha messo a punto una collaborazione con uno dei più importanti e preparati “organismi abilitati”, il RINA.
La TECNOFON offre, oltre alla prestazione per la eventuale manutenzione, l’assistenza organizzativa e la consulenza necessaria a predisporre la verifica tecnica.
 
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